Garanzia sui Prodotti da parte dei venditori

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Quando si acquista un bene questo è garantito per due anni dalla data di acquisto. È ciò che stabilisce il decreto legislativo 2 febbraio 2002 cui ha origine il decreto legislativo 206/05 al Titolo III, Capo I, art. 128-135 sulla garanzia legale per i beni di consumo che vengono venduti ai consumatori, in attuazione delle direttive europee (1999/44/CE). Per gli acquisti di beni strumentali all’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, in cui sia prevista indicazione della partita IVA e quindi quando la prova di acquisto è una fattura, la durata della garanzia è di un anno. La garanzia è assolutamente gratuita, (sono a carico dell’acquirente le spese postali per l’invio del bene) ed è valida per qualsiasi bene acquistato, e copre anche l’eventuale installazione o l’acquisto di beni in kit da montare. La garanzia parte dalla data di consegna del bene, e risulta valida se il bene viene riconsegnato al venditore entro due mesi dal riconoscimento dell’anomalia. Ciò è quanto stabilito dal decreto ed è quello che ha ribadito l’autorità Antitrust con una serie di sentenze del 2010 che hanno colpito grandi gruppi hi-tech condannati per non aver fatto valere la garanzia esistente e soprattutto, per non aver messo a disposizione dei propri clienti le informazioni necessarie.

I prodotti acquistati presso i negozi del portale www.fortissimo.it sono soggetti alla disciplina sulla vendita dei beni di consumo. I prodotti consegnati sono conformi alle caratteristiche illustrate on-line nelle relative schede descrittive. Il Venditore è responsabile nei confronti del Cliente per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene.
Per quanto riguarda il mercatino, la merce venduta è prettamente usata, quindi soggetta a qualche graffio, ma comunque idonea e funzionante. Il Venditore della bancarella deve specificare se l’articolo messo in vendita presenta qualche difetto.

Al ricevimento del pacco, è necessario controllare che quest’ultimo sia integro e non tagliato e/o manomesso. In caso contrario, è probabile che il pacco sia stato aperto durante la spedizione e che il contenuto sia stato trafugato. Se si accetta un pacco manomesso non c’è nessuna possibilità di effettuare un reclamo.
Per cui prima di accettare il pacco, è necessario controllare l’integrità dello stesso. In caso di sospetta manomissione oppure di collo/i mancante/i, accettare la merce con riserva del contenuto al momento della consegna da parte del corriere. Informiamo che ai sensi del D.lg. 22/5/1999 n. 185, la merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario, per cui, il Venditore non risponde di eventuali furti o danneggiamenti.

Cosa deve fare il consumatore
Tocca a chi ha venduto il prodotto rispondere dei difetti e far riparare gratis i guasti dei prodotti che si acquistano, per cui è necessario portare il prodotto difettoso da chi ce lo ha venduto, avendo diritto alla sostituzione o alla riparazione gratuita. Se da un lato il venditore è obbligato alla riparazione o sostituzione del bene, il consumatore deve dimostrarne il difetto, dimostrando inoltre che l’anomalia non dipende da un utilizzo erroneo o maldestro. Tutti i difetti, però, che si presentano entro sei mesi dall’acquisto si presumono preesistenti, quindi il consumatore non ha l’onere della prova. Questa regola vale per qualsiasi acquisto di bene mobile, eccetto quegli oggetti di cui, al momento dell’acquisto, il cliente ne conosceva o prevedeva i difetti, come ad esempio i prodotti di seconda scelta.

Garanzia legale
La Garanzia Legale, nell’acquisto dei beni non strumentali all’attività d’impresa, prevede degli oneri a carico del venditore e non del produttore che si attivano nel momento in cui la stessa venga fatta valere. Questa riguarda i difetti di conformità presenti nel contratto di vendita e cioè, quelle caratteristiche descritte e promesse nel contratto stesso di cui il consumatore non ha riscontro nella realtà una volta acquistato e portato a casa il prodotto/bene. Il consumatore ha diritto di far valere la Garanzia Legale, anche nel caso in cui il bene consegnato sia diverso da quello richiesto. L’anomalia va segnalata dal consumatore entro due mesi dal momento in cui viene riscontrata.
L’esercizio del diritto alla Garanzia Legale, che riguarda quindi un problema all’origine sul prodotto, si traduce nella sostituzione o riparazione dello stesso, per cui il venditore, e non il produttore, dovrà attivarsi in questo senso. A sua volta il venditore, può rivalersi nei confronti del produttore o distributore, entro un anno.

Garanzia commerciale o di buon funzionamento.
La garanzia commerciale (normalmente incluso nella confezione del bene acquistato), garantisce che l’uso protratto nel tempo del proprio acquisto non determini malfunzionamenti, insomma che non si rompi. La Garanzia Commerciale inoltre, non è obbligatoria e spesso si limita ad alcuni componenti del bene acquistato. La durata, in questo caso è di 12 mesi, salvo diversa indicazione del produttore.

Garanzia legale o commerciale?
Nel momento in cui un prodotto si guasta, il consumatore ha così due strade, o la Garanzia Legale o la Commerciale, secondo la convenienza dell’una o dell’altra, tuttavia si tenga presente che non sempre è facile capire di quale delle due ci si possa avvalere, nel senso che in alcuni casi, almeno a primo acchito, potrebbe non capirsi se il guasto sia dovuto all’uso, o se lo stesso sia stato provocato da un componente già difettoso all’origine, per cui il suo utilizzo ne ha provocato il danno.

Cosa deve fare il venditore
Basta creare dei volantini da inserire insieme agli articoli che inviate ai clienti, in modo che chiunque possa prenderne visione.
L’Autorità Antitrust si è soffermata sui lunghi tempi di l’assistenza e le eventuali spese a carico dei consumatori. Per quanto riguarda i tempi necessari alla riparazione, questi devono essere limitati perché comunque è un diritto del consumatore eventualmente richiedere la sostituzione del bene difettoso con uno funzionante, pertanto consigliamo ai venditori di adoperarsi in maniera celere per accorciare questi tempi. Mentre sulle spese a carico dei consumatori, come abbiamo già detto, sono inesistenti (ad eccezione delle spese postali per l’invio del bene), infatti la legge precisa che il cliente ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene in maniera assolutamente gratuita.

Garanzia dei beni usati
La disciplina delle garanzie si applica anche ai beni usati, solamente nel caso che la vendita avvenga tra un venditore professionista (ad es., un autosalone) e un consumatore. Nel caso di beni usati il termine della garanzia è sempre di 2 anni dalla consegna del bene, e volgono le norme legali come per i nuovi prodotti. Gli articoli acquistati attraverso una bancarella dell’usato, gestita da privati, non è coperto da garanzia.

Conclusioni
Quando un prodotto, presenta anomalia, si rompe per cause non imputabili all’utilizzo da parte del consumatore, non è conforme oppure è diverso da quello promesso, il consumatore può avvalersi della garanzia di due anni, questa regola vale sempre anche se il cliente ha danneggiato o buttato via la confezione, del resto, non si può pretendere che per due anni venga conservata e rimanga integro l’imballaggio. I tempi di utilizzo della garanzia sono entro due mesi dall’avvenuto riconoscimento del difetto.
Mentre per quanto riguarda la vendita di articoli usati, le bancarelle del mercatino, che avvengono fra privati la garanzia non esiste. Comunque, il venditore ha sempre delle responsabilità sull’articolo messo in vendita, eventuali insoddisfazioni del cliente vanno segnalate a info@fortissimo.it.

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